circ. n.22.2309

Autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola secondaria di I grado.

Si allega la circolare n.22 Autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola secondaria di I grado.

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da Maria Sanfilippo

Direttore amministrativo

Si ricorda che in data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. La nuova norma attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, la facoltà di autorizzare l’Istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Appare opportuno chiarire che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l’autorizzazione all’uscita autonoma
conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:
a) età del minore: non appare prudente autorizzare gli alunni della Scuola Primaria;
b) grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell’alunno, facendo attenzione a eventuali
manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
c) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni dinormalità.
Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione, che dovrà essere compilato in ogni parte, firmato da entrambi i genitori e inviato a mezzo e-mail, all’indirizzo meic83800e@istruzione.it.

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