Per opportuna conoscenza, in merito all’oggetto, si riporta integralmente, l’art.3 della L.R. del 19/07/2019 n.13
Art.3 Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.
- Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico.
Pertanto, salvo i casi specificati nell’articolo di cui sopra, le certificazioni mediche vanno richieste alle famiglie per le assenze degli alunni superiori a 10 giorni.
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